(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Rivisitazione tariffario per le prestazioni ospedaliere e specialistiche ambulatoriali 1. Dal 1 giugno 2002 le tariffe in vigore per le prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale rese dalla Regione avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonche' dai soggetti pubblici e privati provvisoriamente accreditati ai sensi dell'Art. 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., nonche' della delibera regionale n. 316/1999 e successive modificazioni nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies dello stesso decreto, vengono ridotte ad eccezione delle branche a visita di 12 punti percentuali rispetto a quelli individuati dal tariffario in vigore alla data del 1 giugno 2002 e fino al 30 settembre 2002 entro cui dovra' entrare in vigore il nuovo tariffario regionale. 2. In deroga al principio di cui al primo comma del presente articolo, con deliberazione di giunta regionale saranno definiti i meccanismi per l'ulteriore, eventuale, abbattimento delle tariffe vigenti in modo da ricondurre la spesa entro i tetti programmati. 3. Dagli abbattimenti tariffari, di cui ai commi precedenti, sono escluse le alte specialita' e le attivita' a valenza speciale.