(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino
      ufficiale della Regione Calabria n. 14 del 1 agosto 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             Rivisitazione tariffario per le prestazioni
             ospedaliere e specialistiche ambulatoriali
    1.  Dal  1  giugno  2002  le tariffe in vigore per le prestazioni
ospedaliere  e  di  specialistica  ambulatoriale  rese  dalla Regione
avvalendosi  dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie
locali,  dalle  aziende  ospedaliere,  dalle  aziende universitarie e
dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonche' dai
soggetti  pubblici  e  privati  provvisoriamente accreditati ai sensi
dell'Art.  8-quater  del  decreto  legislativo  n. 502/1992 e s.m.i.,
nonche'   della   delibera   regionale   n.   316/1999  e  successive
modificazioni nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art.
8-quinquies  dello stesso decreto, vengono ridotte ad eccezione delle
branche   a   visita  di  12  punti  percentuali  rispetto  a  quelli
individuati  dal  tariffario  in vigore alla data del 1 giugno 2002 e
fino al 30 settembre 2002 entro cui dovra' entrare in vigore il nuovo
tariffario regionale.
    2.  In  deroga  al  principio  di cui al primo comma del presente
articolo,  con  deliberazione  di giunta regionale saranno definiti i
meccanismi  per  l'ulteriore,  eventuale,  abbattimento delle tariffe
vigenti in modo da ricondurre la spesa entro i tetti programmati.
    3. Dagli abbattimenti tariffari, di cui ai commi precedenti, sono
escluse le alte specialita' e le attivita' a valenza speciale.